Apiù di un anno di distanza dall'emanazione del Decreto Legge del 6dicembre 2011 che riduce da 2.500 a 1.000 euro la sogliaantiriciclaggio per le transazioni effettuate in contanti, ondefavorirne la tracciabilità, sono ancora molti coloro che risultanotitubanti o incerti se poter effettuare o meno un prelevamento (o unversamento) sul proprio conto corrente, bancario o postale, senzaincorrere in sanzioni.

Siribadisce che l'entrata in vigore della nuova soglia non si applicaa questo tipo di transazioni, oltre che alle richieste fatte alle banche di richiesta esecuzione di altre tipologie, quali l'emissionedi assegno circolare o bonifico regolato in contanti, bensì talelimite si riferisce ai soli trasferimenti tra privati che noncontemplino un intermediario abilitato.

Inaltri termini, gli istituti di credito non possono rifiutare dieseguire le operazioni richieste per il solo fatto che siano incontanti di importo pari o superiore a 1.000 euro, mentre sonovietati i trasferimenti in denaro tra soggetti diversi (es. unacquirente e un negoziante, il lavoratore e il datore di lavoro,ecc.) che superino il valore di 999,99 euro.

Oltretale limite infatti vanno usati i mezzi definiti "tracciabili"come i bonifici, gli assegni bancari o circolari (recanti la clausola"non trasferibile"), le carte di credito o i bancomat. Inquest'ultimo caso, un modo per favorire la diffusione e il maggiorutilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, modalità che favorisce un maggiore controllo dei flussi di denaro.