Dopo l’IMU e la Tares ecco un nuovo provvedimento lasciato in eredità dal Governo Monti: l’Ivie, imposta sul valore degli immobili situati all’estero. E’ un tributo ancora abbastanza sconosciuto ma che potrà avere un peso non da poco sulle tasche degli italiani che hanno dei possedimento al di fuori dei confini italiani.

L’Ivie ha tuttavia un’applicazione controversa visto che alcuni punti di questo prelievo sono confusi e non completamente chiari. L’Agenzia delle Entrate ha inizialmente fatto luce sul campo di applicazione di questo tributo: è stata esclusa soltanto la nuda proprietà mentre tutti i cittadini residenti in Italia che esercitano diritti reali su un immobile che si trova all’estero sono tenuti a pagare l’aliquota dell’Ivie relativa al valore dell’immobile stesso.

Le controversie, però, non sono ancora finite.

I problemi principali sono legati al calcolo della base imponibile. L’aliquota da pagare è relativa allo 0,76% del valore dell’immobile da versare entro il 9 luglio 2013 ad eccezione degli immobili con valore complessivo inferiore a 26381 euro per i quali vige l’esenzione dall’Ivie. Il problema legato alla base imponibile è però connesso alle tasse applicate agli immobili nello Stato in cui essi sono situati.

Per conoscere la base imponibile esatta occorre quindi sapere il metodo di calcolo della tassazione immobiliare del Paese di origine di quell’immobile. Se ad esempio un cittadino residente in Italia possiede una villa in Germania, per pagare l’Ivie dovrà calcolare il valore dell’immobile risultante dalla moltiplicazione tra il reddito medio ordinario e i coefficienti stabiliti ai fini Imu e deve essere a conoscenza dell’applicazione della tassa immobiliare tedesca per evitare problemi di doppia imposizione.

Infatti, dall’Ivie si detrae la somma di denaro relativa all’imposta patrimoniale versata durante l’anno nello Stato Estero per l’immobile preso in considerazione.

Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano o per le persone che lavorano all’estero l’Ivie verrà applicato nella misura dello 0,4% se l’immobile in questione è adibito come prima casa e, inoltre, per il 2013 sarà prevista una detrazione maggiorata di 50 euro per ogni figlio con età inferiore o pari a 26 anni che risiede nell’immobile colpito da Ivie. Questo tributo non va versato se è inferiore a 12 euro.