Alcuni commi contenuti nella Legge di Stabilità 2013 e approvata dal Parlamento proprio nei giorni scorsi contengono una disciplina volta ad arginare gli effetti delle cosiddette cartelle pazze.

Prima dell’introduzione di questi articoli, la procedura che il cittadino doveva avviare vedendosi recapitare a casa una di queste cartelle, oltre all’iter giurisdizionale, era quella di presentare un’istanza di autotutela all’ente impositore in cui si chiedeva l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e la sospensione amministrativa della riscossione nelle more del procedimento.

Questa procedura però non metteva automaticamente al riparo da eventuali riscossioni da parte dell’ente.

Dal 1° gennaio 2013 le cose per fortuna sono cambiate: infatti il contribuente che ha ricevuto il primo atto di riscossione, cioè la cartella di pagamento o di atti di natura cautelare, ha la possibilità di  presentare una dichiarazione al concessionario che provocherà l’immediata sospensione della procedura di riscossione. La dichiarazione deve contenere l’indicazione delle somme che in modo errato sono state iscritte a ruolo e che hanno causato la ricezione dell’atto di riscossione da parte del concessionario. Questa dichiarazione deve essere inoltrata dal contribuente al concessionario, per via telematica, entro il termine di 90 giorni dalla notifica.

Se l’ente impositore, trascorsi 220 giorni, non invia al contribuente alcun tipo di risposta,  le somme iscritte a ruolo verranno automaticamente annullate. Se il contribuente produce una documentazione falsa oltre a rispondere penalmente, gli verrà irrogata una sanzione amministrativa dal 100% al 200% delle somme dovute con un minimo di 258 Euro.