L’Agenzia delle Entrate per il tramite della circolare n.44/E del 26/11/12, ha fornito le indicazioni per l’applicazione dell’Iva per cassa, che dovrebbe, nelle intenzioni, alleggerire dal punto di vista finanziario, le imprese evitando anticipi di Iva per corrispettivi non ancora incassati.

Chi può adottare il regime dell’Iva per cassa

Innanzitutto ricordo che l’Iva per cassa riguarda imprese, professionisti ed artigiani che fatturano entro il limite di 2 milioni di euro, comprendendo in tale limite anche le operazioni esenti o non imponibili. Per quanto riguarda la cessione di beni o servizi, l’Iva dovrà essere versata o all’atto dell’incasso della fattura o comunque entro un anno dall’emissione della stessa; stessa  procedura è prevista per l’Iva da detrarre sugli acquisti effettuati.

Ricordo comunque che chi riceve la fattura potrà esercitare il diritto alla normale detrazione indipendentemente sia se abbia o no effettuato l’opzione per la “liquidazione dell’Iva per cassa”; in pratica, chi riceve la fattura ha deciso di non effettuare quest’ultima scelta e potrà detrarre l’Iva secondo le regole standard.

Altre particolarità

In caso di fatturazione differita, la data da considerare nel computo massimo di un anno è la data di effettiva spedizione o consegna e non la data di emissione della fattura. Se nel caso il cessionario sia assoggettato ad eventuale procedura concorsuale, il termine di un anno si considera sospeso fino a quando la procedura preveda il pagamento o l’incasso del corrispettivo.

L’opzione va comunicata nella prima dichiarazione Iva successiva all’esercizio dell’opzione oppure in sede di inizio attività inserendo la scelta nella prima dichiarazione Iva. L’opzione è vincolante per un triennio e successivamente sarà valida anno per anno. E’ consigliabile inserire in fattura tale annotazione: “Operazione con Iva per cassa ai sensi dell’articolo 32/bis del D.Lgs.83 del 22/06/2012”.