L’invalidità civile, nell’ultimo decennio, è stata interessata da numerosi interventi legislativi tesi a ridurre le fasi del procedimento e la frammentazione del processo tra una pluralità di soggetti.

Nell’ambito di questo sforzo, l'art. 42 dalla legge 326/2003, ha eliminato il ricorso amministrativo avverso la reiezione delle domande di invalidità civile, ponendo un termine di decadenza di sei mesi per la proposizione dell’azione giudiziaria.

L’abolizione del ricorso amministrativo ha consentito un recupero di risorse ed ha abbreviato i tempi di definizione delle domande.

Successivi interventi legislativi hanno introdotto:

-    la possibilità per l’INPS di poter essere difeso da funzionari amministrativi (L. 35/2012);

-    l’obbligatorietà dell’Accertamento Tecnico Preventivo del grado di invalidità civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziaria (L. 111/2011);

-    l’inappellabilità delle sentenze che definiscono l’eventuale giudizio di merito (L.183/2011).

Nonostante i succitati interventi legislativi, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS, nella relazione programmatica per il 2013-2015, rileva:

-    un “consistente contenzioso giudiziario”, specialmente nelle regioni meridionali;

-    “un'eccessiva soccombenza dell'Istituto”;

-    tempi del procedimento amministrativo superiori ai 120 giorni.

A fronte di queste problematiche, senza un’analisi delle cause, il CIV invita gli Organi di gestione “a sollecitare le Istituzioni a prendere in considerazione la reintroduzione del ricorso amministrativo quale strumento deflattivo del contenzioso giudiziario”.

Si perora così un ritorno al passato, senza considerare che il procedimento già prevede un doppio grado di giudizio sanitario (commissioni ASL e sanitari dell’INPS) e che un filtro al contenzioso è già stato posto con il richiamato accertamento tecnico preventivo.

A noi sembra che il rimedio proposto sia peggiore del male che il CIV vorrebbe combattere perché richiede una quantità ingente di risorse mediche che verrebbero ulteriormente sottratte al contenzioso, con l’inevitabile aumento della soccombenza.

Le cause che alimentano il contenzioso sono altre, tant’è che lo stesso CIV rileva che il contenzioso è presente soprattutto nelle regioni dell’Italia meridionale, caratterizzate da specifici problemi ambientali e socioeconomici.

La soccombenza, a sua volta, è determinata da una difesa passiva non sempre supportata dalla presenza dei medici dell’INPS alle visite peritali disposte dal giudice e da puntuali controdeduzioni alle conclusioni del CTU.

Per tali motivi l’introduzione del ricorso amministrativo procurerebbe altro lavoro ai Comitati  (ad estrazione sindacale) ma non ridurrebbe né il contenzioso né il grado di soccombenza.