La Magistratura Contabile (Corte dei Conti-Sez.Giur.le Toscana-, 3 ottobre 2012, n.453) affronta tale tema, operando preliminarmente una ricognizione giurisprudenziale di precedenti orientamenti  delle sezioni riunite della Corte dei Conti, sul tema dell’irripetibilità dell’indebito pensionistico, citando un primo orientamento di segno negativo (sent. Nr.1/QM 14/01/1999) notevolmente attenuato dalla successiva pronuncia (nr.7/QM del 7/07/2007) dove è stato ribadito che la sussistenza di elementi quali: l’allungamento dei termini procedimentali dell’azione amministrativa fissati dalla L.241/1990 unitamente alla buona fede del destinatario del provvedimento (ovvero nella specie del pensionato), la proposizione da parte dell’Ente Previdenziale Pubblico (INPDAP) della rispettiva azione diretta al recupero di somme corrisposte senza causa, sarebbe inopportuna e/o ingiustificata e come tale illegittima.

Detta sentenza escludeva, però, l’applicazione delle norme ex-artt.203-204-205 del D.P.R.nr.1092/1973 al procedimento di liquidazione della pensione definitiva nella cui fase interinale rimaneva la c.d. liquidazione provvisoria, ratificando pertanto la ripetizione dell’indebito pensionistico derivante da eventuali conguagli a credito dell’Ente Previdenziale Pubblico.

La querelle giurisprudenziale sulla ripetibilità o meno dell’indebito pensionistico:

Nonostante i frequenti interventi delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, la diatriba non risultava ancora sopita a causa di un ennesimo contrasto evidenziatosi tra pronunce contabili in sede di sezioni centrali d’appello.

Invero secondo alcune pronunce, l’Ente Previdenziale Pubblico, potrebbe in qualsiasi momento pretendere la ripetizione dell’indebito pensionistico stante l’indipendenza tra il procedimento amministrativo della liquidazione della pensione definitiva e quello relativo appunto al recupero dell’indebito, mentre secondo altre sentenze di pari grado, decorso infruttuosamente il termine di conclusione del procedimento amministrativo per la pensione definitiva e sussistendo la buona fede del pensionato percettore risulterebbe precluso all’Amministrazione richiedere la ripetizione delle somme erogate senza causa.

Buona fede del pensionato e ritardo dell’Amministrazione consolidano l’irripetibilità dell’indebito pensionistico:

Nel tentativo di ricomporre l’uniformità del diritto vivente in “subiecta materia”, è intervenuta nuovamente una pronuncia resa dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite (Sent. Nr.2/2012/QM del 2/07/2012) che ha statuito un giusto temperamento tra il “diritto-dovere” dell’Amministrazione Previdenziale di ripetere (in ogni tempo ed ancorchè siano scaduti i termini dell’azione amministrativa (di cui alla L.241/1990 e succ.

mod.ni) le somme indebitamente versate al pensionato (in dipendenza di errori nel “quantum debeatur”tra la fase della liquidazione provvisoria ed i conguagli posteriori alla liquidazione delle pensioni definitive) e il principio di affidamento del pensionato, percettore in buona fede dell’indebito pensionistico, che si consolida in un vero e proprio “diritto alla irripetibilità delle somme medesime”, allorchè si dimostri in concreto la sussistenza di elementi quali: l’inutile decorso del tempo rapportato sempre ai termini procedimentali ex-L.241/1990 e comunque non superiore ai tre anni (termine ricavato dal raffronto con altre fattispecie previdenziali), la situazione di effettiva conoscenza, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, dell’indebito pensionistico da parte dell’Amministrazione Previdenziale,   ed infine dal verificarsi in concreto di situazioni correlate sempre al decorso dei termini procedimentali (ex-L.241/1990).

Tornando al caso di specie, i giudici contabili della Sezione Regionale per la Toscana, hanno ritenuto illegittima l’azione di recupero promossa dal INPDAP di Firenze, in virtù dell’assenza di dolo accertata in capo al pensionato circa il formarsi del credito erariale e tenuto conto altresì, del lasso di tempo intercorso tra la liquidazione provvisoria (‘1998) ed il decreto definitivo (2001) nonché il successivo accertamento dell’Ente Previdenziale medesimo avvenuto nell’anno ‘2004

Tali elementi sono stati ritenuti idonei, pertanto, a consolidare il diritto all’irripetibilità in capo al pensionato di quanto indebitamente percepito, con esclusione però dell’estensione agli emolumenti accessori, stante comunque la natura di “indebito”delle somme percepite.