Probabilmente non te ne sei mai accorto, ma lo scontrino che ti è stato consegnato all’atto del pagamento presso un ipermercato o presso un negozio appartenente ad una multinazionale come Ikea, Auchan o Carrefour risulta “NON fiscale”.

Vi chiederete come è possibile tutto ciò? È ammissibile che queste grandi aziende evadano il fisco? È inimmaginabile che queste multinazionali agiscano contro legge in maniera così spudorata e davanti agli occhi di tutti. La risposta in realtà c'è ed è presente nella legge 311/2004. Cerchiamo di analizzare questa normativa che legittima tale procedura.

In base alla legge su citata, nell'articolo 1 comma 429 viene concesso alle grandi multinazionali il pagamento delle tasse direttamente nel paese dove è situata la sede legale, che ovviamente viene creata in posti che possiamo definire “paradisi fiscali”.

Qualsiasi negoziante che non emette lo scontrino fiscale si ritrova, in caso di controllo, con un verbale da pagare che arriva fino a mille euro. Ma da cosa deriva quest’anomalia o meglio quest'ingiustizia? Sembra palese che si tende a favorire sempre i più potenti a discapito dei piccoli commercianti.

Gli azionisti proprietari delle multinazionali usano quindi legislazioni (nazionali e internazionali) particolarmente favorevoli. Quindi non è corretto dire che non pagano tasse in nessuno dei paesi in cui operano ma lo fanno in misura minima.

In questa legge finanziaria si libera definitivamente le società multinazionali dall’obbligo di emissione di scontrini fiscali ma, le quali avranno la possibilità di incassare il 100% sui prodotti, nonché la possibilità di abbassare i prezzi di alcuni prodotti (con le cosidette offerte da volantino) per attirare l'attenzione della massa e favorire quindi un mercato oligopolista. La normativa prevede che giornalmente venga comunque comunicato l’incasso ai fini IVA. 

La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dell’ammontare giornaliero dei corrispettivi sostituisce l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, mentre non ha effetti sui restanti adempimenti di cui al titolo II del dPR n.

633 del 1972 (formalità che sostituisce di fatto l’obbligo dello scontrino fiscale).

Restano peraltro inalterati gli adempimenti previsti dal titolo II del dPR n. 633 del 1972 e quindi quello di registrazione, liquidazione e versamento periodico ed annuale dell’imposta, oltre che quello di tenuta delle scritture contabili (ex articolo 39 del medesimo dPR n.

633 del 1972).

Tali multinazionali possono defiscalizzare i registatori di cassa ma sono tenute a non violarne i sigilli, questo perchè l’AF può in ogni momento verificare che gli importi che sono stati battuti sono quelli effettivamente inviati telematicamente”. La realtà è questa: "ogni mondo è paese" ma in ogni paese "c'è un mondo a parte" che prevale e regna prepotentemente sul più debole.