Con la riforma del condominio alle assemblee sono invitati a partecipare tutti gli aventi diritto ovvero proprietari, inquilini, usufruttuari: queste ultime due categorie infatti sono chiamate a sostenere le spese ordinarie, quindi hanno interesse a far sentire la loro voce. È poi confermata la necessità del doppio livello sia per le presenze (quorum costitutivo) sia per le delibere (quorum deliberativo): bisogna considerare sia i millesimi sia i condòmini (le "teste").

A questo proposito è importante ricordare che ogni condomino conta in base alle "intestazioni", ovvero chi ha più di un appartamento conta comunque per un solo voto.

In prima convocazione serve la presenza di due terzi dei millesimi e due terzi delle teste, mentre in seconda bastano un terzo sia dei millesimi sia dei condòmini.

In questo modo si tutelano gli occupanti dei piccoli appartamenti: in un condominio composto per il 25% da grandi appartamenti e per il 75% da piccoli appartamenti, i "grandi", pur rappresentando oltre un terzo dei millesimi non potrebbero decidere da soli (nel caso tutti presenti) se almeno il 90% dei piccoli non si presentano in assemblea.

Per le delibere occorre la metà + 1 dei presenti, salvo rari casi come ad esempio per la modifica di parti comuni in cui serviranno maggioranze più ampie. In conseguenza di tali criteri gli astenuti pesano come voti contrari perché sottraggono voti al raggiungimento della metà più uno dei voti favorevoli necessari.

Inoltre anche agli astenuti è concessa la possibilità di proporre azioni d'impugnativa delle delibere.

Un altro motivo di probabile maggior affollamento delle assemblee (che non esclude però il ripetersi di assemblee deserte per scarso interesse) è dato dal tetto imposto alle deleghe: laddove ci sono oltre 20 condòmini, nessuno può raccogliere più di un quinto sia di millesimi sia di teste.