Quando si stipula un contratto di affitto il proprietario e il conduttore stabiliscono la durata contrattuale che dovrà essere rispettata da tutte e due le parti. Nel corso del rapporto di locazione tuttavia, possono sopraggiungere dei motivi in base ai quali il conduttore ha necessità di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto. Tale diritto è previsto anche qualora non espressamente disciplinato nel contratto con apposita clausola.

Vediamo innanzitutto quali sono le tipologie di locazioni per le quali è prevista, a favore del conduttore, la facoltà di recedere in qualsiasi momento:

  • le locazioni ad uso abitativo
  • le locazioni di tipo commerciali
  • le locazioni di natura transitoria

A quali condizioni è possibile esercitare il diritto di recesso

Il conduttore può esercitare il diritto di recesso dal contratto di affitto, solo se esistono gravi motivi che lo giustificano.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale si ritengono gravi motivi le circostanze oggettive, estranee alla volontà del conduttore, imprevedibili e che sopraggiungono alla stipula del contratto di locazione. Solo in caso di contestazione da parte del locatore, dinanzi all'autorità giudiziaria, si potrà entrare nel merito dei gravi motivi e spetterà al giudice stabilire la legittimazione degli stessi.

Modalità e tempi in cui può essere richiesto il recesso

Il recesso anticipato può essere chiesto dal conduttore con almeno 6 mesi di preavviso rispetto alla data in cui si intende lasciare l'immobile locato; il termine si riduce a tre mesi nel caso di contratto con un vincolo transitorio.

La richiesta dovrà essere formulata per iscritto e inviata al locatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I gravi motivi devono essere resi noti al padrone di casa al fine di appurare l'oggettiva necessità dell'immobile, ma non devono essere provati (dovranno essere dimostrati solo davanti ad un giudice in caso di contestazione da parte del locatore).

Si dovrà inoltre comunicare la data di rilascio dell'immobile.

Anche in seguito alla richiesta di risoluzione anticipata del contratto di locazione, il conduttore è tenuto al pagamento del canone pattuito, fino all'effettivo rilascio dell'immobile. A tal fine non ci si potrà avvalere della cauzione versata in fase di stipula del contratto, in quanto posta a garanzia di eventuali danni all'immobile.

Allo scioglimento del contratto il padrone di casa verificherà l'eventuale presenza di danni all'abitazione e in caso di mancanza la cauzione dovrà essere restituita al conduttore.

Adempimenti e oneri fiscali

È bene sapere che in caso di recesso sarà colui che recede a dover effettuare il pagamento della relativa imposta, presentando all'agenzia delle entrate la ricevuta di pagamento, essendo a suo carico le spese di cessazione del contratto.