C'è anche il bonus arredi nel Piano Casa varato dal Governo Renzi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014. Il Piano Casa, che introduce una serie di agevolazione sulle ristrutturazioni e diverse novità sugli affitti 2014 - tra le quali riduzione dal 15 al 10% della cedolare secca sugli affitti a canone concordato e agevolazioni per chi affitta alloggi sociali nuovi o ristrutturati - è stato elaborato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi.

Bonus arredi nel Piano Casa, le novità in un video dell'Agenzia delle Entrate

In un video pubblicato su YouTube un funzionario dell'Agenzia delle Entrate illustra agli utenti tutte le novità relative al bonus arredi, che consiste in una detrazione Irpef che viene concessa a chi compra mobili e grandi elettrodomestici nuovi per arredare immobili ristrutturati.

La detrazione - spiega l'Agenzia delle Entrate nel video su YouTube all'indirizzo www.youtube.com/watch?v=uGKpB1TuB7I - va ripartita in 10 anni ed è pari al 50% delle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014 e si calcola su un importo massimo di 10.000 euro.

Il requisito principale per poter usufruire del bonus è l'effettuazione di interventi di ristrutturazione su una singola casa o su parti comuni di edifici residenziali e condomini.

Piano Casa e bonus arredi, chi ha diritto alla detrazione Irpef

Nel caso di lavori condominiali la detrazione Irpef il bonus arredi spetterà per l'eventuale arredo delle parti comuni. Le spese per i lavori edilizi che danno diritto all'agevolazione sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici e quindi alla detrazione Irpef sono quelle sostenute a partire dal 26 giugno 2012.

Sono agevolabili anche le spese di montaggio e trasporto.

E' possibile consultare l'elenco dei vari interventi che danno diritto alla detrazione Irpef nella mini guida su "bonus mobili ed elettrodomestici" presente nella sezione "guide fiscali" del sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile trovare anche tutte le altre informazioni utili sul bonus arredi.