Il procedimento di sfratto di morosità può essere azionato dal locatore non solo in relazione al canone di locazione ma anche in caso di mancato versamento delle spese del condominio.

Come procedere

Precisiamo innanzitutto che il pagamento delle spese condominiali costituisce, nell'ambito del contratto di locazione ad uso abitativo, prestazione accessoria rispetto al normale pagamento del canone.

Secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, alla luce dell'art. 8 della legge 392/78, gli oneri condominiali costituiscono oneri accessori e parte essenziale nel rapporto di locazione; come tali vengono parificati, ai fini processuali, al canone di locazione.

La morosità richiesta dall'art. 658 codice procedura civile, necessaria per azionare la convalida di sfratto, è data dal mancato pagamento (di canone e/o oneri accessori) in misura tale da essere considerato rilevante ai fini della risoluzione del contratto, come disposto ai sensi dell'art. 1455 codice civile.

Tale rilevanza si individua, ai sensi dell'art. 5 della legge sulle locazioni, in una mensilità di canone o in un importo pari a 2 mensilità, nel caso di morosità degli oneri accessori. Può pertanto capitare che l'inquilino abbia corrisposto il canone ma sia inadempiente in merito alle spese condominiali.

Anche in quest'ultima ipotesi il proprietario avrà titolo per adire l'Autorità Giudiziaria al fine per pretendere lo sfratto dell'inquilino e tornare in possesso del proprio appartamento.

La morosità dell'affittuario potrà sempre essere sanata in udienza davanti al Giudice che, seguito prova da parte del conduttore di gravi difficoltà economiche, potrà concedere un termine non superiore a 90 giorni (il cosiddetto termine di grazia).