Entro il 31 marzo tutti i contribuenti ammessi a fruire della detrazione del 65% sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su un immobile di cui sono proprietari o detentori sono tenuti a presentare il modello c.d. IRE (Interventi di Riqualificazione Energetica) nel caso in cui le stesse siano relative a lavori che, iniziati nel 2013, proseguono nell'anno in corso.

Sono quindi esclusi dalla presentazione tutti i soggetti che hanno terminato il lavori di riqualificazione entro il 31 dicembre 2013 o quelli che, pur avendoli solo iniziati prima di tale data, non hanno sostenuto in tale periodo le spese che si intendono portare in detrazione.

Il dichiarante da indicare nel modello è la persona che ha sostenuto la spesa, che deve coincidere con colui che la porterà in detrazione.

Tale modello è riservato alla segnalazione delle spese sostenute per un singolo immobile. In caso di interventi su più immobili dovranno essere compilate tante comunicazioni quanti gli immobili oggetto di ristrutturazione.

Oggetto della comunicazione sono quindi le spese sostenute per la qualificazione energetica, che dovranno essere quantificate nella suddivisione seguente:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: sono tali quelli messi in atto al fine di incidere sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica.

Tali interventi possono essere portati in detrazione per un ammontare complessivo di 100.000,00 euro;

- interventi sull'involucro di edifici esistenti: sono tali quelli legati ad esempio al rifacimento di pareti esterne, finestre comprensive di infissi. Tali interventi possono essere portati in detrazione per un ammontare complessivo di 60.000,00 euro;

- interventi di installazione di pannelli solari: la detrazione massima ammessa è pari a 60.000,00 euro;

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: la detrazione massima ammessa è pari a 30.000,00 euro.

Tali detrazioni, relative a lavori riconducibili ad un singolo immobile (ogni immobile fa storia a sé), saranno portate in detrazione nella misura obbligatoria di dieci rate annuali.

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente (previa attivazione dei servizi Fisconline o Entratel) o tramite gli intermediari abilitati (es.

Caf o studio commercialisti).

Le sanzioni previste per l'omessa o tardiva presentazione variano da un minimo di 258,00 euro a un massimo di 2.065,00 euro. Non è possibile in questo caso beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso.

E' importante segnalare come la mancata o inesatta comunicazione non precluderà in alcun caso la possibilità di beneficiare delle detrazioni previste per legge.