Con l'entrata in vigore del decreto legge nr. 143/2013, il c.d. Destinazione Italia, si devono registrare alcune importanti variazioni della normativa relativa alla compravendita o cessione a titolo temporaneo degli immobili. Nello specifico sono variate alcune regole relative alla compilazione e consegna dell'Attestato di Prestazione Energetica (Ape).

L'Ape, che ha sostituito il vecchio Ace (Attestato di Certificazione Energetica), è un documento redatto da un professionista abilitato sul quale sono indicati, in valori assoluti, i livelli di consumo di un immobile.

Con la redazione di tale documento, un appartamento (così come un frigorifero o un televisore lcd) ottiene una classificazione energetica, che può variare dalla lettera G (la classe più bassa e meno efficiente, la più diffusa) alla lettera A+. Tale documento, oltre a fare una "fotografia" dell'efficienza energetica dell'immobile in un dato momento, prevede quali possono essere le misure volte alla riduzione dei consumi energetici. L'Ape ha una durata di dieci anni, a patto che non vi siano lavori o avvenimenti che provochino cambiamenti tali da variare la classe energetica dell'immobile.

La redazione di tale documento è obbligatoria in determinati casi:

  • in caso di lavori di ristrutturazione legati alla riqualificazione energetica in caso si voglia beneficiare della detrazione del 65%;
  • in caso il proprietario dell'immobile intenda, in proprio o tramite agenzia, mettere un annuncio relativo alla vendita o locazione dell'immobile in quanto obbligato ad indicare la classe energetica dello stesso;
  • in caso di locazione dell'immobile il locatore è tenuto ad informare il conduttore della classe energetica dell'immobile che deve poter prendere visione della certificazione o averne copia (tale obbligo del locatore deve essere indicato sul contratto di locazione, mentre non è obbligatorio allegare copia della certificazione in sede di registrazione);
  • in caso di compravendita dell'immobile tale documento deve essere allegato all'atto di vendita.

In caso mancato adempimento le sanzioni sono salate:

  • in caso di mancata redazione dell'Ape in seguito a lavori di ristrutturazione si perde il beneficio alla detrazione del 65% delle spese sostenute;
  • in caso di mancata indicazione (o inesatta) dei parametri di efficienza energetica nell'annuncio immobiliare vi è la sanzione che varia dai 500,00 ai 3.000,00 euro;
  • in caso di mancata redazione e/o informazione all'inquilino la sanzione varia dai 300,00 ai 1.800,00 euro;
  • in caso di mancata presentazione dell'Ape unitamente al contratto di vendita le sanzioni previste variano dai 3.000,00 ai 18.000,00 euro.

Sanzioni sono previste anche per il professionista abilitato alla certificazione nel caso vengano indicate inesattezze.

È potestà della Regione ove è ubicato l'immobile effettuare controlli su quanto dichiarato dal certificatore. In caso di errori le sanzioni al professionista possono variare da un minimo di 700,00 euro fino a un massimo di 4.200,00 euro.