La Riforma del condominio entrata in vigore lo scorso 18 giugno prevede per gli amministratori di condominio, l'obbligo, se vi è richiesta da parte dell'assemblea, di stipulare polizza individuale di assicurazione che copra i rischi connessi all'attività svolta. La suddetta polizza, posta a garanzia degli atti compiuti a seguito del mandato, deve essere presentata all'atto di accettazione della nomina, qualora richiesto dall'assemblea.

La mancata consegna del documento comporta la nullità della nomina stessa per i nuovi amministratori. Per gli amministratori il cui mandato è già in corso, la mancata esibizione del documento comporta la sospensione dall'incarico.

È presumibile che la volontà dell'assemblea al riguardo si manifesti con la stessa maggioranza richiesta per la nomina stessa, nel silenzio del legislatore.

Tenuto conto dell'ambito contabile e amministrativo in cui si esplica il mandato, la polizza ha una sua ragion d'essere. È bene ricordare che l'assicurazione costituisce una garanzia nei confronti del condominio per le condotte colpose poste in essere dall'amministratore, ma non per eventuali atti fraudolenti e dolosi da parte di coloro che sono avvezzi a sottrarre del denaro dalle casse condominiali.

Per quanto riguarda il massimale sarà l'assemblea stessa a decidere le condizioni. Resta fermo quanto disposto dall'art. 1129 comma 4 del cod civ.

che prevede un adeguamento del massimale della polizza, in caso di lavori di straordinaria manutenzione, per il maggior danno che potrebbe derivare al condominio in caso di omissioni o errori dell'amministratore. Tale aumento di massimale deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori.

Qualora l'amministratore sia già in possesso di una polizza generale di RC, in caso di lavori straordinari dovrà integrare la suddetta copertura, con la dichiarazione di una compagnia assicuratrice che garantisca l'adeguamento del massimale per il singolo condominio.

L'adeguamento non deve essere inferiore all'importo della spesa deliberato per i lavori. Se l'amministratore non adegua la sua polizza l'assemblea potrà revocarlo dall'incarico in quanto l'assemblea ha facoltà di revocare l'amministratore in ogni tempo. L'amministratore revocato non può più essere nominato.

Per quanto riguarda il costo della polizza è da presumersi che lo stesso resti a carico dell'amministratore.

Quest'ultimo può infatti, come abbiamo visto stipulare una sola polizza per più condomini. Costituirà sicuramente un costo aggiuntivo che eventualmente potrà incidere sulla retribuzione a lui spettante, che dovrà essere specificata all'atto della nomina.