In caso di immobile condominiale dato in locazione, per quanto concerne la ripartizione delle spese condominiali tra proprietario e inquilino, solo alcune di esse sono a carico dell'inquilino, così come stabilito da legge sulle locazioni degli immobili urbani (legge 392/78). E' fatta salva la possibilità di diverso accordo tra le parti, in base al quale nel contratto di locazione tali oneri potranno essere posti interamente a carico dell'affittuario.

Ad ogni modo, il conduttore dovrà versare la sua parte, per la quale egli risulta obbligato esclusivamente nei confronti del proprietario di casa e non nei confronti dell'amministratore.

L'amministratore potrà dunque richiedere il pagamento delle spese condominiali soltanto al proprietario dell'appartamento, unico responsabile nei suoi confronti, anche agendo con decreto ingiuntivo, come stabilito dalle norme in materia di riforma del condominio.

Ne consegue che in caso di mancato pagamento, l'inquilino è responsabile per inadempimento contrattuale nei confronti del locatore e non del condominio.

Quindi in pratica, l'amministratore si rivolge per l'intero al proprietario di casa ma quest'ultimo potrà rivalersi sull'inquilino per il rimborso della quota di sua competenza.

Il conduttore, entro 60 giorni dalla richiesta, dovrà provvedere ad effettuare il pagamento. La mancata corresponsione delle spese condominiali per un ammontare che sia superiore all'importo di due mensilità del canone di locazione comporta la morosità dell'inquilino e conferisce al proprietario la facoltà di agire per la risoluzione del contrato di locazione.

L'inquilino potrà comunque pretendere che il locatore precisi in maniera dettagliata le singole voci di spesa, anche fornendo documentazione giustificativa.

Inoltre, qualora la richiesta del proprietario sia legittima e giustificata, in caso di inottemperanza agli obblighi dovuti da parte del conduttore, potrà altresì iniziare un'azione di sfratto per morosità.