L'ecobonus è una detrazione Irpef o Ires per lavori di riqualificazione energetica, di risparmio energetico: tali agevolazioni fiscali sono state prorogate e aumentate nel 2013 tramite Legge di Stabilità e Decreto del Fare, vediamo quindi alcune specificazioni date dall'Agenzia delle Entrate dopo le novità normative.

Ecobonus: gli intervalli di tempo per le spese

L'ecobonus è una detrazione fiscale al 65% delle spese sostenute per lavori di riqualificazione energetica tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2014, mentre si scende al 50% per le spese che verranno sostenute nel 2015.

Questo per le singole unità abitative, per le case singole, invece per i condomini l'ecobonus è del 65% delle spese sostenute fino al 30 giugno 2015, del 50% per le spese sostenute dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Quali lavori per l'ecobonus

Questi sono gli interventi di riqualificazione energetica, di risparmio energetico, per i quali valgono le detrazioni fiscali:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (massima detrazione 100mila euro)
  • miglioramento termico tramite pavimenti, coibentazioni, finestre ed infissi (massima detrazione 60mila euro)
  • installazione pannelli solari (massima detrazione 60mila euro)
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale (massima detrazione 30mila euro)

Attenzione!

L'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto rientra invece nelle opere di ristrutturazione edilizia, per le quali vige la detrazione al 50% delle spese sostenute; per tutte le info in merito potete leggere Guida incentivi ristrutturazione e Guida bonus mobili-elettrodomestici.

Chi può richiedere l'ecobonus per opere di risparmio energetico

I lavori devono essere su unità immobiliari esistenti, non importa la categoria catastale: anche rurali o strumentali; l'ecobonus vale per persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, chi ha reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone o di capitali), associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati.

Inoltre l'ecobonus è anche per gli inquilini che vivono in affitto ed in genere per chi gode di diritti reali su un immobile, per i condomini nel caso di lavori su parti comuni, i familiari conviventi col detentore o possessore di un immobile ma non nel caso di lavori su immobili strumentali all'attività di impresa.

Importante: le detrazioni 65% per lavori di riqualificazione energetica non possono essere richieste in abbinato ad altre agevolazioni fiscali per gli stessi interventi derivanti da leggi nazionali (insomma non si possono abbinare agli incentivi fiscali ristrutturazione edilizia - bonus mobili ed elettrodomestici).