Imposta di registro e agevolazioni: sulla casa cambia tutto. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 2/E rammenta tutte le nuove regole sulle compravendite di beni immobili.

La lente d'ingrandimento del legislatore è ben espressa nella legge di stabilità 2014 la quale, per i trasferimenti di immobili (fuori campo iva ndr) ha stabilito, per l'imposta di registro, ter aliquote principali a seconda se si tratta di prima abitazione, terreni agricoli e altri beni immobili. In modo particolare l'aliquota per la prima casa è al 2%, per altri immobili il 9 % mentre per tutti gli altri casi quali terreni, pertinenze e altro, l'aliquota è fissata al 12%.

Una rivoluzione rispetto al recente passato. Il legislatore ha anche precisato che l'imposta di registro non può essere in nessun caso più bassa dei mille euro, quota ritenuta limite per il versamento della suddetta imposta. Tutto questo però per i trasferimenti fuori applicazione dell'ambito Iva. Per il caso opposto, invece, si passa da 168 a 200 euro per quanto riguarda imposte catastali, ipotecarie e di registro.

Rivoluzione anche per quanto riguarda le agevolazioni sulla prima casa, vero tallone d'Achille, in tempi di crisi come quelli che attraversiamo. L'Agenzia delle entrate prima, e la legge di stabilità dopo, sancisce che tutte le agevolazioni sono di pertinenza dell'immobile sia se si tratti di immobile in costruzione, sia per l'acquisto di immobili contigui e sia ampliamenti destinati a costituire un unico immobile destinato ad abitazione principale.

Nella legge di stabilità si elencano anche tutte le categorie di abitazione che rientrano nel tetto del 2% quali. Esclude i casi di Palazzi (A/9), Ville (A/8)e abitazioni di tipo signorile (A/1). Restano quindi sotto il tetto stabilito dal legislatore le categorie da A/2 a A/7.

Ultimo caso esaminato è quello del conferimento di immobili a soci per cui si applicano le aliquote del 9% o del 12% a seconda dei casi. In ogni caso non inferiori a mille euro.