Con la Legge di stabilità 2014, fra le varie novità a carico dei contribuenti italiani, era previsto anche l'obbligo del pagamento in contanti dei canoni di locazione ad uso abitativo a partire dall'1 gennaio 2014.

Tale obbligo andava rispettato a prescindere dall'importo del contratto di locazione, pertanto anche in presenza, ad esempio, di un canone mensile di soli 100 euro, tale pagamento andava effettuato in maniera tracciabile, quindi con bonifico bancario, assegno etc.

Tale disposizione doveva servire secondo il legislatore a combattere l'evasione fiscale evitando il fenomeno degli affitti in nero.

Provvedimento del tutto inutile, che non risolveva il problema dell'evasione e creava solo difficoltà ai contribuenti, con un ulteriore aggravio di spese per adempiere al pagamento del canone di locazione, il tutto a favore delle banche, uniche beneficiarie della nuova norma.

A rimediare a tale assurdità è opportunamente intervenuto il dipartimento del tesoro, che con la nota n.10492 del 05 febbraio u.s. ha precisato che tutti i pagamenti sotto soglia, ovvero  inferiori a 1000,00 euro, già previsti dalla normativa antiriciclaggio, possono essere effettuati in contanti e che nessuna sanzione sarà irrorata a chi a partire dal 1 gennaio 2014 avesse provveduto ad effettuare il pagamento del canone di locazione ricorrendo a metodi di pagamento non tracciabili. (La sanzione minima prevista era di 3000 euro).

La prova della transazione avvenuta tra locatore e conduttore può ritenersi soddisfatta esibendo una prova documentale comunque formata purché chiara, inequivoca ed idonea ad attestare il passaggio di denaro intercorso tra i due soggetti: nulla di più che la cara vecchia ricevuta di pagamento in uso da sempre.
Verrebbe da dire, Tanto rumore per nulla!